Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata

Trasferimento ad altro Ordine professionale: alcune indicazioni utili

Data:
4 Marzo 2023

Trasferimento ad altro Ordine professionale: alcune indicazioni utili

Gent.issime/i,

ogni iscritto ad un Ordine professionale, ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, ha facoltà di chiedere il “trasferimento dell’iscrizione nell’Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza. ”.

In attesa dell’insediamento degli Organi istituzionali della Federazione che certamente contribuiranno, in collaborazione con gli 11 Ordini regionali, all’adozione di pratiche amministrative uniformi su tutto il territorio nazionale, anche riguardo il tema trasferimento degli iscritti, vista l’importanza dell’argomento e l’urgenza di dare risposte certe a chi interessato/a, si riportano di seguito alcune indicazioni utili a chiarire i passaggi necessari da compiere in tale contesto.

ORDINE DI DESTINAZIONE
Il primo passo da compiere sarà quello di presentare la domanda di ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO all’Ordine di destinazione, presente sul territorio in cui si deciderà di acquisire la residenza o il domicilio professionale.

L’accettazione dell’istanza sarà subordinata al possesso, da parte del richiedente, dei seguenti requsiti:

  • trasferimento della residenza anagrafica o del domicilio professionale in altro territorio;
  • Insussistenza di procedimenti penali/amministrativi/disciplinari (es. sospensione) in atto;
  • regolarità nei pagamenti delle Quote di iscrizione (ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233)
  • regolarità nel pagamento dei contributi all’Ente di Previdenza (tranne i casi di esonero) ai sensi dell’Art. 21 della stessa legge.

Queste informazioni saranno richieste dall’Ordine di destinazione a quello di provenienza poiché, in mancanza dei requisiti sopra illustrati, l’iscrizione per trasferimento risulterebbe nulla ab origine

ORDINE DI PROVENIENZA
Ad esso si potrà richiedere il NULLA OSTA al trasferimento previa compilazione dell’apposito modello presente in genere alla voce Modulistica del sito istituzionale

A tale riguardo, il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dispone che l’interessato possa anche evitare la richiesta del nulla osta all’Ordine di provenienza, presentando una autodichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

ISCRIZIONE NEL NUOVO ALBO
Una volta accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, il Consiglio dell’Ordine di destinazione accoglierà con delibera l’iscrizione per trasferimento e procederà ad iscrivere l’interessato/a nel nuovo Albo regionale, attribuendo una nuova numerazione.

L’avvenuta iscrizione nel nuovo Albo dell’Ordine di destinazione sarà tempestivamente comunicata all’Ordine di provenienza, il quale procederà alla contestuale cancellazione del nominativo dal proprio Albo.

Questo aspetto risulta di fondamentale importanza, soprattutto per garantire la continuità della iscrizione dell’interessato/a. In questo caso, l’iscrizione per trasferimento decorrerà dalla data in cui il Consiglio dell’Ordine di destinazione avrà deliberato l’accettazione dell’istanza

Ultimo aggiornamento

4 Marzo 2023, 14:08

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