Obbligo stipula polizze catastrofali: pubblichiamo un utile resoconto ricevuto da Data Consulting & Service
Data:
18 Aprile 2025
Le aziende commerciali iscritte al Registro delle imprese presso le Camere di Commercio sono obbligate a stipulare una polizza a copertura dei rischi derivanti da eventi “catastrofali” sui beni aziendali.
Il sistema di polizze obbligatorie per i rischi catastrofali delle imprese commerciali non agricole è stato introdotto dalla Legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) e reso operativo con il D.M. 30 gennaio 2025, n. 18.
Di seguito si riportano alcune informazioni utili ad identificare i soggetti interessati e le modalità operative per adempiere all’obbligo.
Chi è obbligato alla stipula delle polizze
Sono obbligate le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.
Si tratta, quindi, di tutte le imprese commerciali che svolgono:
- attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
- attività intermediarie nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
Quali sono i beni assicurati
La polizza deve coprire i danni sui beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c. a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Più precisamente, vi rientrano i seguenti beni:

Quali sono gli eventi catastrofali
Non tutte le catastrofi naturali sono assicurabili.
Infatti, le calamità naturali e gli eventi catastrofali che rientrano nell’ambito della copertura assicurativa sono solo le seguenti:

A quali imprese di assicurazione rivolgersi
Per stipulare la polizza è possibile rivolgersi ad imprese di assicurazione che offrono la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

A quanto ammonta il premio
Il premio viene determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Scoperti
Per determinare la copertura assicurativa e gli eventuali scoperti occorre distinguere tra:
- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata: avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile;
- oltre 30 milioni di euro di somma assicurata: avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Massimali
Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
- per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.
Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Fermo quanto detto sopra, per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
Per le polizze fino a 1 milione di euro di somma assicurata, i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva, anche per il tramite di convenzioni, prevedono l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.
Entro quando stipulare la polizza
Con il D.L. 31 marzo 2025, n. 39, il Governo ha concesso più tempo rispetto alla scadenza precedente del 31 marzo 2025; in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), mentre le grandi imprese avranno meno margine. In particolare, il termine è differito:
- al 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
- al 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese;
- confermata la scadenza del 31 marzo 2025 per le grandi imprese, per le quali però non scatteranno le sanzioni per ulteriori 90 giorni. Per questo lasso di tempo, infatti, non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Vi Consigliamo di consultare una compagnia di Assicurazioni per comprendere meglio i costi.
Vi invitiamo, in ogni caso, a prestare molta attenzione al nuovo obbligo in quanto l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Ultimo aggiornamento
18 Aprile 2025, 09:20
Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata