Nota Circolare di riscontro su richiesta chiarimenti sull’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, con particolare riferimento agli studi professionali dei biologi nutrizionisti
Data:
26 Febbraio 2026
Cari colleghi e care colleghe,
con la nota/Circolare Prot.N.0101913 del 25.02.2026, il Dipartimento Promozione della Salute –Sezione Accreditamento e Qualità, ha formulato i seguenti chiarimenti sull’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017.
In sintesi, la Nota Circolare di chiarimenti afferma che:
“Per tali motivi, al fine di porre rimedio alle sopra esposte criticità ed in ossequio al principio costituzionale di tutela della salute pubblica, ritenuto prevalente rispetto all’attuale dato normativo regionale in subiecta materia, la scrivente Sezione, nelle more del recepimento/diffusione della circolare interpretativa intervenuta, ritiene necessario consentire, in relazione alle comunicazioni
di apertura già trasmesse alla data odierna o che saranno trasmesse entro n. 6 mesi dalla notifica della presente, a tutti i professionisti sanitari regolarmente abilitati, rispettivamente:
- che già esercitano la propria attività sanitaria all’interno di uno studio ex art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, che abbiano correttamente trasmesso la comunicazione di apertura e sono in attesa di nulla osta, di continuare ad esercitarla senza soluzione di continuità, nelle more del rilascio del nulla osta da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
- che già esercitano la propria attività sanitaria all’interno di uno studio ex art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e che non abbiano ancora trasmesso la comunicazione di apertura, di continuare ad esercitarla senza soluzione di continuità, nelle more del rilascio del nulla osta da parte del Dipartimento di prevenzione dell’ASL, purché sia attivato correttamente l’iter procedurale previsto attraverso l’immediata comunicazione di apertura dello studio;
- che intendano esercitare la propria attività sanitaria all’interno di uno studio ex art. 5 comma 6 della L.R. n. 9/2017, di poter iniziare ad esercitarla, purché sia attivato correttamente l’iter procedurale previsto attraverso l’immediata comunicazione di apertura dello studio, nelle more del rilascio del nulla osta da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
Si precisa, a tal riguardo, che il regime transitorio di cui sopra si applica con esclusivo riferimento alle comunicazioni di apertura trasmesse ai Dipartimenti di Prevenzione nel termine di n. 6 mesi dalla notifica della presente e che, al termine del suddetto periodo, si applicheranno per tutti i professionisti sanitari interessati le previsioni normative di cui al’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., per cui sarà necessario il rilascio del nulla osta da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL al fine di poter esercitare legittimamente la propria professione sanitaria.
Conseguentemente, le verifiche da parte degli organi ispettivi dovranno tener conto del sopra riportato regime transitorio a cui sono sottoposti gli studi de quibus, anche con riferimento al regime sanzionatorio di cui all’art. 14, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..”
In conclusione, alla luce di quanto esposto, si invitano formalmente tutti i colleghi/e (sia i nuovi professionisti che coloro che operano da tempo) a prendere atto di quanto contenuto nella nota circolare di chiarimenti.
L’Ordine dei Biologi della Puglia e della e Basilicata, provvederà a comunicare e fornire eventuali altri aggiornamenti in merito.
Cordiali saluti
Ordine dei Biologi della Puglia e della e Basilicata
La Presidente
Elvira Tarsitano
Ultimo aggiornamento
3 Marzo 2026, 15:36
Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata