Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata

Biologi: vademecum per aprire uno Studio di Nutrizione

Data:
5 Marzo 2023

Biologi: vademecum per aprire uno Studio di Nutrizione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 396/67
  • DPR 633/1972
  • D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.
  • DPR 328/2001
  • D.L. 76/2020
  • Legge 8 marzo 2017, n. 24 cd. Legge Gelli-Bianco
  • Legge regionale 5 aprile 2000, n.28 (Basilicata)
  • Legge regionale Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (art. 5, comma 6, 7 e 8)

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Biologo può esercitare l’attività di nutrizionista solo se abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla sez. A dell’albo.

L’iscrizione all’Ordine conferisce il titolo giuridico per svolgere la professione. Il possesso del diploma universitario di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, di Master universitari e corsi di formazione costituiscono ulteriori titoli curriculari.

Per i professionisti iscritti all’albo il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha reso obbligatorio l’uso della casella PEC (posta elettronica certificata) ed ha previsto sanzioni per i professionisti che non comunicano la propria PEC (ora domicilio digitale) al proprio Ordine di appartenenza. A tal fine, il D.L. 76/2020 prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Ordine commina la sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC).

Obblighi generali:

– iscrizione sezione A albo;

– apertura partita I.V.A. con Codice Ateco 72.11.00: Ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie (per il biologo nutrizionista).

– dotarsi di posta elettronica certificata (PEC);

– iscrizione ente di previdenza (ENPAB);

– possesso assicurazione professionale.

L’iscrizione all’ordine dei Biologi non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l’esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco (articolo 2 della Legge n. 396/1967).

Inquadramento fiscale

L’attività professionale del Biologo nutrizionista è prevista dall’Art. 3 Legge 396/67 e quindi rientra nel DM del 17/05/02, recante l’individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (GU Serie Generale n.189 del 13-08-2002).

  • Per l’apertura della Partita IVA da Nutrizionista non bisogna iscriversi alla Camera di Commercio. Quindi l’unico adempimento che bisogna effettuare per avviare l’attività, una volta iscritto all’Ordine dei Biologi, è la richiestadel numero di Partita Iva all’Agenzia delle Entrate.
  • Nelle ricevute fiscali occorre applicare il contributo integrativo pari al 4% a favore dell’Enpab, a partire dal 1 luglio 2019;

si precisa che per le Amministrazioni Pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all’Ente, il contributo integrativo è stato elevato al 4%.

  • La prestazione d’opera intellettuale oggetto dell’attività del Biologo costituisce un’operazione che è esente ai fini Iva, per cui le ricevute sono esenti dall’imposta IVA. (Art. 10, c. 18, D.P.R. 633/1972); (La professione del Biologo è stata inserita in questo aggiornamento delle professioni sanitarie che beneficiano dell’esenzione sul valore aggiunto a norma dell’Art. 10, c. 18, DPR n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche).
  • È opportuno precisare che la professione di Nutrizionista è regolata da un Albo professionale e non è possibile lavorare con prestazione occasionale.

Tra le informazioni di natura generale, si rammenta che il biologo nutrizionista può elaborare e determinare piani alimentari sia nei confronti di persone sane sia di persone alle quali è stata diagnosticata una patologia, tuttavia, questa operazione potrà essere effettuata solo dopo l’accertamento delle condizioni fisio-patologiche da parte del medico. Allo stesso, inoltre, non è consentito fare diagnosi né prescrivere farmaci.

Le dizioni consigliate da riportare sulle fatture, a seconda delle prestazioni effettuate sono:

  • Valutazione dello stato di nutrizione e determinazione dieta ottimale;
  • Valutazione dello stato di nutrizione;
  • Determinazione dieta ottimale;
  • Valutazione dei fabbisogni nutrizionali;
  • Controllo valutazione dei fabbisogni nutrizionali;
  • Visita nutrizionale specialistica: solo se in possesso della specializzazione in Scienza dell’Alimentazione;
  • Percorso di educazione alimentare.

Studio professionale in Puglia e Basilicata

Lo studio professionale non necessita di alcuna autorizzazione sanitaria.

Tuttavia, il riconoscimento del Biologo nelle professioni sanitarie, ad opera della L. 3/2018, potrebbe determinare l’applicazione di previsioni regionali e comunali specifiche. Occorre, pertanto, confrontarsi con le autorità locali per verificare la sussistenza di una disciplina specifica per lo studio dei professionisti sanitari, recante particolari requisiti ed obblighi.

Bisogna, in particolare, avere riguardo alle discipline regionali attuative dell’ar.t 8-ter del d. lgs. 502/1992.

Per l’apertura dello studio professionale, che ricordiamo è cosa diversa da un ambulatorio, le disposizioni possono variare nei diversi comuni. È quindi essenziale rivolgersi allo “Sportello Unico” per le Attività Produttive del comune dove si intende aprire lo studio professionale.

Per esercitare la Professione di Biologo nutrizionista in collaborazione ovvero all’interno di altre strutture (centri estetici, palestre, farmacie ecc.) è necessario verificare che ciò non sia vietato dalle specifiche normative di settore sia a livello nazionale che territoriale.

Cassa Previdenziale e Assicurazione.

Per svolgere la professione di nutrizionista è necessario procedere anche all’iscrizione alla cassa previdenziale e stipulare un’assicurazione.

È obbligatoria l’iscrizione all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi. (ENPAB).

Ugualmente necessaria è la stipulazione di un’assicurazione professionale che è quindi obbligatoria in tutta Italia, avente lo scopo di tutelare clienti e terzi da eventuali danni causati dal professionista.

Legge 8 marzo 2017, n. 24 cd. Legge Gelli-Bianco recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” prevede espressamente nell’art. 10 della legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) l’obbligo di assicurazione del comparto sanitario.

In particolare al comma 2 viene riportato quanto segue:

Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189”.

Al comma 3 si prevede ancora:

“Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.

Ai fini di una copertura generale, si raccomanda inoltre al professionista di valutare un’ulteriore copertura di polizza che garantisca dai rischi da responsabilità civile, diversi da quelli evidentemente correlati alla condotta professionale. Tale polizza non è obbligatoria, bensì facoltativa.

BIOLOGO JUNIOR E SETTORE NUTRIZIONALE

Il laureato triennale non può svolgere l’attività di Biologo in campo nutrizionale in quanto le competenze professionali di tale attività sono evidenziate nell’Art. 3 comma b) della Legge 396/67 e sono riferite al laureato magistrale (iscritto nella Sez. A). Il laureato triennale può fornire collaborazione tecnica di supporto per l’attività del Biologo nutrizionista, laureato magistrale (Sez. A), anche nel settore del controllo qualità e igiene degli alimenti della nutrizione.

Ultimo aggiornamento

5 Marzo 2023, 14:18

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